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STATUTO DELLA

"SEZIONE DI CLAUT DEL CLUB ALPINO ITALIANO"

I - SEDE SCOPI E MEZZI

Art. 1

Il giorno 19 luglio 1969 viene costituita in Claut una Sezione del Club Alpino Italiano, dopo parere favorevole espresso in data 23.3.69 da parte della sede Centrale del C.A.I.

Essa è organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 2

La sezione del C.A.I. di Claut, ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza, la tutela e lo studio delle montagne, specialmente di quelle delle Alpi Clautane.

La Sezione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica ed è improntata secondo principi di democraticità. Nell'esplicazione della propria attività e nel perseguimento dei fini di cui agli articoli 2 e 3 potrà avvalersi del patrocinio, dell'appoggio e della collaborazione degli enti locali, statali e delle associazioni che perseguono analoghi obiettivi.

Art. 3

Per consentire gli scopi indicati sopra, adopera i seguenti mezzi:

a)promuove l'educazione spirituale e l'istruzione tecnica degli alpinisti, specialmente dei giovani, mediante la pratica dell'alpinismo estivo ed invernale e dello sci alpino, l'organizzazione di escursioni collettive, e scuole di alpinismo, mette a disposizione dei soci opportune attrezzature alpinistiche;

b)facilita l'escursione alpina costruendo e mantenendo rifugi, bivacchi, sentieri ed ogni altra opera alpina;

c)promuove la pubblicazione e la compilazione di guide e monografie specialmente di quelle attinenti alle montagne dei gruppi Caserine-Cornaget, Pramaggiore-Vacalizza, Ressettum-Dosaip, Col Nudo;

d)si vale di tutti quegli altri mezzi collettivi ed individuali che possano promuovere, facilitare ed estendere lo studio e la conoscenza delle montagne e di tutti i problemi ad essa inerenti.  

II - SOCI

Art. 4

Chiunque intenda far parte del C.A.I. deve rivolgere domanda su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio appartenente alla Sezione da non meno di un anno, al Consiglio Direttivo della Sezione e deve pagare la quota stabilita per le categorie cui chiede di far parte, l'eventuale tassa d'iscrizione e l'importo della tessera. Se minorenne, la domanda deve altresì essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci. Chi chiede l'iscrizione a Socio Famigliare deve indicare il nominativo del Socio ordinario con il quale convive ed il relativo grado di parentela, se è già socio ordinario del C.A.I., deve precisare la Sezione di appartenenza. Gli enti e le società possono soltanto essere Soci Vitalizi.

Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine si perdono i diritti inerenti la qualità di Socio (assicurativi e sociali).  

Qualsiasi prestazione dei soci è gratuita.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo della Sezione, dopo l'accettazione, comunica alla sede Centrale le generalità, l'indirizzo e la categoria del Nuovo Socio, che vengono opportunamente registrati. Il nuovo socio, in quanto ne abbia diritto, riceve le eventuali pubblicazioni sociali posteriori alla data della sua ammissione.

Art. 6

Il socio riceve dalla Sezione la tessera di riconoscimento, con le sue generalità, l'indirizzo, l'indicazione della categoria di appartenenza e le firme del Presidente della Sezione e del Presidente Generale. La tessera, per essere valida, deve essere munita della fotografia e della firma del titolare, del timbro della Sezione e, per i soci annuali, del bollino dell'anno in corso.

III - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno, e in via straordinaria su iniziativa del C.D. oppure su domanda scritta e firmata dei revisori dei conti o da almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto e contenente gli oggetti da trattare, da presentarsi al C.D., il quale in tal caso deve fissare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Art. 8

Nell'Assemblea Ordinaria si discutono le relazioni ed i bilanci consuntivi e preventivi, si proclamano i soci iscritti da cinquanta o venticinque anni, si discutono le iniziative che impegnano il bilancio sezionale per la costruzione riattamento ed ampliamento di opere. Si trattano tutti gli argomenti portati dall'ordine del giorno. Sono ammessi inoltre tutti gli argomenti che siano richiesti, entro il termine di tre giorni prima dell'adunanza, dai revisori dei conti, o da almeno dieci Soci aventi diritto al voto.

Art. 9

La convocazione dell'assemblea è fatta dal C.D. con invio a mezzo posta dell'invito almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere specificatamente le proposte messe all'ordine del giorno.

Art. 10

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a secondo della decisione della maggioranza dei Soci, presenti, aventi diritto al voto, e sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione che può tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, con qualunque numero di intervenuti, salvi i casi previsti dalla legge. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può rappresentare per delega scritta un altro Socio.

Art. 11

Le elezioni per le cariche sociali si fanno per scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voto, in caso di parità di voti prevale il socio con più anzianità di iscrizione.

IV - CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 12

La Sezione è retta ed amministrata da un C.D. composto da dodici consiglieri, eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea Generale. Il C.D. elegge nel suo seno nella prima riunione il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere, l'Ispettore per i Rifugi. Il C.D. resta in carica tre anni. Tutte le cariche sociali sono gratuite e non possono essere ricoperte che da soci maggiorenni iscritti al C.A.I. da almeno due anni.

Art. 13

Il C.D. dirige la Sezione, provvede al conseguimento degli scopi sociali ed allo sviluppo dell'istituzione, delibera la convocazione delle Assemblee dei Soci e ne fissa l'ordine del giorno, prepara i preventivi ed i bilanci consuntivi, delibera sugli atti studi e lavori consentiti dal preventivo, determina le quote sociali, regola i rapporti tra la Sezione e la Sede Centrale, decide su ricorsi dei Soci radiati od espulsi, giusta lo Statuto e il regolamento, delibera sull'ammissione dei nuovi Soci, approva la costituzione di Sottosezioni e di gruppi e ne approva il regolamento interno, nomina gli impiegati e ne determina gli stipendi e le attribuzioni, delibera il conferimento di attestati e di distintivi di benemerenza ai Soci.

Il Presidente convoca il C.D. almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne reputi la necessità. Il Segretario tiene il relativo verbale e lo firma. Nel libro saranno trascritti i preventivi ed i bilanci consuntivi. Il C.D. è in numero legale se è presente la metà dei suoi componenti.

Art. 14

Il C.D. può nominare nella sua prima riunione una consulta composta da un numero indeterminato di Soci tecnicamente esperti, dai quali possono essere appoggiate le iniziative sezionali. I consultori verranno convocati dal C.D. ogni volta che sarà necessario. Essi hanno voto consultivo e restano in carica per un anno.

Art. 15

Il Presidente rappresenta la Sezione di  fronte ai terzi ed in giudizio, in tutti gli atti, sia interni che esterni, convoca e presiede le sedute del C.D. e delle commissioni, firma le tessere dei Soci, i bilanci e gli ordini di pagamento. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono la presidenza sezionale, la quale, in caso di urgenza, può deliberare salvo ratifica nella prossima seduta del C.D. Gli atti obbligatori per la Sezione devono essere firmati dal Presidente.

V - REVISORI DEI CONTI

 

Art. 16

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di due, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Decadono dalla carica alla medesima scadenza del C.D.

Essi procedono a verifiche di cassa, al controllo dei documenti e a registrazioni contabili, presentano infine la relazione annuale del bilancio consuntivo patrimoniale.

VI - AMMINISTRAZIONE

 

Art. 17

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il C.D. redige il bilancio che, con gli allegati prescritti, devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 18

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio è devoluto per fini sociali o di pubblica utilità oppure è dato in carico ad Enti o associazione senza scopo di lucro aventi sede in Valcellina. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

 

VII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 febbraio 1999 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.
 

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